Amministrazione Trasparente

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Comune di Cardeto (RC)

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Scadenzario nuovi obblighi per le imprese

IMU
Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011 n. 214, all’art. 2, comma 2, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.
ALIQUOTE. Deliberazione di C.C. n. 8 del 29/04/2014, ovvero:
-       4 per mille (Abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
E’ prevista la sola detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, non essendo più applicabili le detrazioni relative ai figli a carico. La predetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
-       7,6 per mille (Immobili diversi dall’abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili)
Si precisa che dall’anno 2014, non si applica più l’IMU sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze, come sopra descritte), mentre si applica la TASI.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite catastali, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1/1/2014.

 

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO:
SCADENZE:  1 ^ RATA: 16 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA: 16 DICEMBRE (SALDO)
SISTEMI DI PAGAMENTO:
§   MODELLO F24 (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e Sito Pubblialifana)
§   BOLLETTINO POSTALE (disponibilepresso gli uffici postali)
CODICE CATASTALE COMUNE DI CARDETO:    B756
CODICI TRIBUTO:                                                      
altri fabbricati ( QUOTA COMUNE )
3918
-
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (QUOTA COMUNE )
3912
-
fabbricati rurali ad uso strumentale ( QUOTA COMUNE )
3913
-
aree fabbricabili ( QUOTA COMUNE )
3916
-
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota stato)
3930
3925
(quota stato)

 

 

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l’Ufficio tributi comunale ed estraibili anche dal sito Internet del Comune http://www.comune.cardeto.rc.it/, sul sito del concessionario della riscossione www.pubblialifana.it e dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati.

 TASI

 QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.

 

Le aliquote approvate con delibera di consiglio n. 9 del 29/04/2014 sono:
-       1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze. La stessa aliquota si applica per le abitazioni principali con categoria A/1, A/8, A9 e relative pertinenze, in quanto la somma tra aliquota prevista a titolo di IMU (4 per mille) e quella Tasi (1 per mille) non super l’aliquota massima pari a 6 per mille.
-       1 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze in quanto l’aliquota prevista a titolo di IMU è  fissata al massimo 7,6 per mille.

Si precisa inoltre che, come stabilito dal regolamento comunale, l’occupante, versa la tasi nella misura del 30%. La restante parte (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (Titolo 3 art. 3 del regolamento IUC)

 

 

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO:
SCADENZE:  1 ^ RATA: 16 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA: 16 DICEMBRE (SALDO)    Regolamento approvato con deliberazione n. 7 del 29/04/14
SISTEMI DI PAGAMENTO:
§   MODELLO F24 (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e Sito Pubblialifana)
CODICE CATASTALE COMUNE DI CARDETO:    B756
CODICI TRIBUTO:                                                     
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
 
3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
 
3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
 
3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
 
3961

 

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
 TARI

 QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. Il comune provvederà all’invio al domicilio dei contribuenti degli avvisi di pagamento.Con regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2014, il Comune ha stabilito i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle riduzioni ed esenzioni. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2014 sono state approvate le tariffe garantendo la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti.

ALTRE DISPOSIZIONI. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’ambiente di cui all’art. 19 del dllgs. n. 504/92. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della TARI. 

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

 

Comune Cardeto (RC)

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